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Legge 01/08/2002 n. 166- Il testo dell'art. 6 del Decreto-Legge 13 agosto 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla Legge 16 ottobre 1975, n. 492 recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche è il seguente: "Art. 6 (Edilizia convenzionata). - Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 72 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del Decreto-Legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella Legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'art. 9, Legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 della Legge 27 maggio 1975, n. 166 . Il termine previsto dal primo comma dell'art. 12 della Legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 11 della stessa Legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso art. 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo art. 13 della citata Legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato. I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'art. 16 della Legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976. - I testi degli articoli 2 e 10 della Legge 8 agosto 1977, n. 513 recante provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica. sono i seguenti: "Art. 2. Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell'art. 16 della Legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso art. 16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla Legge per il periodo di ammortamento. Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo è a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non più coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma". "Art. 10. Per far fronte alle necessità del programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II del Decreto-Legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 novembre 1965, n. 1179 ed all'art. 72 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge, derivanti dall'aumento del costo del danaro, dall'aggiornamento dei costi di costruzione entro il limite massimo del 15 per cento degli stessi costi determinati dai decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978". -Il testo vigente del comma 49 dell'art. 52 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002) come modificato dalla Legge qui pubblicata è il seguente: "49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della Legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all'art. 13 del De- creto-Legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n.135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del Decreto di nomina il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione". -Il testo dell'art. 54, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 è il seguente: "1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'art. 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonchè alla Legge 5 marzo 1963, n. 366 e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato". -Il testo dell'art. 2, comma 3 del Decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.è il seguente: "3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla Legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverrà d'intesa con lo Stato in conformità a modalità preventivamente stabilite". - La Legge 17 agosto 1960, n. 908, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1962, n. 212, reca: Estensione alle amministrazioni periferiche dello Art. 3. (Disposizioni in materia di servitu) 1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente Legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla Legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Note all'art. 3: -Il testo dell'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita) è il seguente: "Art. 43. 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. 2. L'atto di acquisizione a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il Decreto di esproprio b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili e) comporta il passaggio del diritto di proprietà f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2. 3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. 4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il Decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonchè quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. 6. Salvi i casi in cui la Legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo". - Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 reca: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni". Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b) del citato Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è il seguente: "b) per autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; Note all'art. 4:
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